|
La
separazione legale, sia essa consensuale o giudiziale, (artt.
150 e ss. Codice Civile) attenua il vincolo matrimoniale, dispensando
i coniugi dall'obbligo di vivere insieme: quindi, si sospendono
tutti quei doveri matrimoniali che riguardano la comunione personale
dei coniugi. In particolare, sono sospesi il dovere della coabitazione
e della fedeltà.
Dunque,
è legittimo che Sua moglie decida di andare a convivere nella
casa dell'attuale compagno, almeno fino a quando ciò non leda
i preminenti diritti posti a tutela di Suo figlio, nonché i Suoi
diritti di padre.
La
questione centrale, evidentemente, è quella relativa all'affidamento
di Vostro figlio.
A
prescindere dall'affidamento congiunto, ogni genitore conserva
il diritto di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio,
nonché di vederlo con una certa frequenza; le modalità specifiche,
secondo le quali ogni genitore può esercitare tali diritti, devono
essere indicate nel verbale di separazione consensuale formalmente
omologato.
Tuttavia,
l'art.155 ultimo comma c.c. (nonché artt.710 c.p.c. e 711 ultimo
comma c.p.c.) stabilisce che, quando le circostanze non siano
più le stesse, ognuno dei coniugi può chiedere in qualsiasi momento
la modifica delle disposizioni riguardanti, fra l'altro, l'affidamento
dei figli: dunque, qualora dovesse riscontrare che la convivenza
di Suo figlio nella casa dell'attuale compagno di Sua moglie,
provochi conseguenze negative sulla istruzione e/o educazione
del ragazzo, ovvero Le impedisca di frequentarlo periodicamente,
può rivolgersi al Giudice che ha pronunciato la separazione, per
chiedere la revisione delle regole relative all'affidamento. Infine,
quanto all'asserita possibilità di provare che la relazione di
Sua moglie con l'attuale compagno sia iniziata prima della separazione,
a seguito del nuovo regime della separazione personale tra coniugi
previsto dalla legge di riforma n.151 del 1975, è inammissibile
il mutamento del titolo della separazione per fatti sopravvenuti:
per costante orientamento giurisprudenziale in materia, si ritiene
impossibile mutare il titolo della separazione (da separazione
consensuale a separazione "con addebito").
Tali
condotte, eventualmente, possono rilevare sotto un differente
profilo e con diversa portata: infatti, poiché anche dopo la separazione
persistono doveri di mutuo rispetto fra i coniugi, la loro violazione
può essere valorizzata per l'addebitalità (ad esempio, una ostentata
relazione adulterina che si traduca in atti gravemente offensivi
per l'onore ed il decoro dell'altro coniuge, verificatasi in epoca
successiva alla separazione - Cass. Civ., 27 febbraio 1991, n.
2148).
|