|
Gentili
signori,
vorrei sottoporVi il quesito seguente.
Nel
1969, pochi mesi prima del mio matrimonio, sono diventato socio
di una coperativa edilizia che mi ha assegnato un'appartamento
di cui sono entrato subito in possesso.
Il rogito,a mio solo nome, è stato effettuato dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto di famiglia, ed io non ho fatto la dichiarazione
per la separazione dei beni . La casa in questione rientra nella
comunione dei beni o no? Alcuni amici mi hanno detto che esistono
sentenze che escluderebbero la comunione dei beni in questo caso,
basandosi sul fatto che il socio è uno solo. E' così? E se sì
potete darmi qualche riferimento su queste sentenze?
|
|
In
tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento
determinativo dell'acquisto dell'immobile da parte del singolo
socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno , nella comunione
legale tra coniugi è quello della stipula del contratto di trasferimento
del diritto dominacale, cioè di proprietà, poichè solo con la
conclusione di tale negozio il socio acquista la proprietà dell'alloggio.
Nel
suo caso, quindi, se il trasferimento di proprietà è avvenuto
dopo il matrimonio, in mancanza di opzione per il regime di separazione
patrimoniale tra i coniugi, il bene in questione , rientra nella
comunione. Le cito alcune sentenze: Cass. civ sez.I 12/5/88 n°4757;
Cass. civ. sez.I 1/10/94 n°10863.
|