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Vorrei
avere un chiarimento sulla differenza che c’e’ tra affidamento
congiunto dei genitori e affidamento solo alla madre.
Vorrei
inoltre capire bene quali sono gli obblighi che derivano da questa
differenza sia per la madre che per il padre. Posso io impuntarmi
e avere l’esclusiva per l’affidamento delle mie figlie?
Con quali assolute motivazioni posso contestare la richiesta di
mio marito che continua ad insistere per avere anche lui l’affidamento
congiunto(attualmente lo detengo solo io per le nostre due figlie)?
Preciso
che sono in fase di divorzio essendo già passati 3 anni dalla
separazione consensuale. E una volta ottenuto il divorzio si possono
modificare le condizioni stabilite nella sentenza definitiva?
Io
non voglio per nessun motivo concedere l’affidamento a mio marito
perché ritengo che in questo modo posso gestire più liberamente
la vita e le condizioni di crescita delle bimbe e comunque non
voglio essere vincolata con lui in qualsiasi decisione che riguardi
la quotidianità delle minori.
Posso
io con queste motivazioni giustificare il mio diniego nei suoi
confronti?
Anche con l’affidamento alla sola madre, il padre viene a perdere
la patria potestà ?
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In
breve le risposte alle sue molteplici domande in tema di affidamento
dei figli:
1)
Sulla base della legislazione vincente l'affidamento congiunto
dei figli minori si ha soltanto in presenza di un accordo dei
genitori, essendo la regola rappresentata dall'affidamento ad
uno solo, per il 95% alla madre; se , invece, verrà approvato
il nuovo disegno di legge la regola diventerà l'affidamento cd.
condiviso che prevederà che non vi debba essere nessuna discriminazione
tra padre e madre.
2)
Premesso che anche in caso di affidamento unilaterale, il genitore
non affidatario non perde mai la potestà in senso tecnico perchè
per eliminare tale facoltà occorrono mancanze gravissime ( violenza,
mancato pagamento dell'assegno di mantenimento) e comunque un'espressa
statuizione del Tribunale dei minorenni, questo sarà sempre autorizzato
ad intervenire sulle scelte importanti per la vita dei figli ed,
anzi ,se ritiene che l'altro genitore non abbia effettuato la
scelta giusta può ricorrere al Tribunale . Personalmente ritengo
che sia necessaria questa attiva partecipazione, in quanto condividere
le decisioni, significa condividere le responsabilità insite nel
fatto di avere dei figli , non limitando il ruolo del genitore
non affidatario a quello di portare i figli a passeggio il week
end di competenza e lasciando le "gatte da pelare", i rifiuti,
le malattie,ecc... all'altro.
3)
Tutte le condizioni stabilite nella separazione e nel divorzio
sono soggette a revisione da richiedere con un apposito ricorso
al Tribunale ordinario o a quello dei minori a seconda delle situazioni,
dal momento che queste statuizioni sono dettate tecninicamente
parlando " rebus sic stantibus", cioè avuto riferimento alle situazioni
in quel dato momento, suscettibili di modifica con il variare
delle condizioni che le hanno generate.
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