|
|
 |
| |
| Domanda: |
| |
|
Salve,
sono nuova del sito e nuova di separazione. Mercoledi' prossimo
7 marzo avro' la sentenza del tribunale per la separazione "consensuale"
da mio marito. In realtà di consensuale in questa vicenda c'è
solo l'aspetto economico, visto che tutto il resto lo decide lui,
sfoggiando aggressività e arroganza che indispongono persino l'avvocato.Premetto
che chi se ne è andato è lui, che si è trovato una ragazza in
carriera, giovane e danarosa, libera ed arrivista.
Abbiamo
adottato un bambino tre anni fa, che lo adora. ora ovviamente
si sente abbandonato per la seconda volta nella sua vita: cominciano
i problemi psicologici( perdita di capelli, psicologa, disagio
a scuola, ecc) I problemi sono tutti miei, visto che da 11 mesi
il padre non trascorre UNA SOLA giornata con suo figlio, continuando
a dirgli la menzogna del lavoro lontano da casa...
Avrei
due domande:
- Possibile
che al di là dell'impegno economico il padre non abbia DOVERI
di presenza verso il figlio, ma si parla nel ricorso di separazione
solo di DIRITTI?(diritto di stare col figlio ogni 15 gg, due
settimane nelle vacanze, 1 pomeriggio a settimana, ecc) In realtà
se un padre non lo vuole questo figlio per piu' di 2 ore ogni
15 giorni, e per di piu' qui in casa mia...non c'e' modo che
il giudice gli faccia un discorso di responsabilità un po' piu'
severo?
- Se
persisterà in questo suo atteggiamento di menefreghismo totale,
potrei chiedere che addirittura non veda piu' il bambino o che
gli sia addirittura tolta la potestà su di lui? (Ho io l'affidamento
esclusivo) E cosa comporterebbe la eventuale privazione della
potestà, in termini economici, ereditari ecc?
|
| |
| Risposta: |
| |
|
Essendo
intervenuta - come Lei stessa scrive - la separazione consensuale
il 7 marzo u.s., tutte le regole relative all'affidamento, al
regime patrimoniale ed al diritto "di visita" del genitore non
affidatario (in questo caso Suo marito) dovrebbero già essere
contenute nel verbale di separazione omologato.
Quanto
alla condotta del padre da Lei evidenziata, qualora essa dovesse
persistere, in violazione di quanto stabilito nel verbale di cui
sopra, potrà rivolgersi in prima istanza al Giudice che ha pronunciato
la separazione, affinché induca Suo marito ad ottemperare agli
obblighi assunti; in secondo luogo, ove occorresse, al Tribunale
dei minori, preposto appositamente alla tutela del ragazzo.
La
violazione o trascuratezza dei doveri da parte di un genitore
determina una serie di sanzioni progressivamente più gravi (art.333
c.c.), le quali possono culminare nella decadenza dalla potestà
(art.330 c.c.).
In
ogni caso, tale sanzione non evita al genitore privato della potestà
di dover onorare gli impegni economici, di carattere "alimentare"
o di "mantenimento", come risultanti dalla separazione consensuale.
Quanto,
invece, alle ripercussioni che la decadenza dalla potestà possa
avere in materia successoria, data l'enorme latitudine della materia,
questa sede non consente di elencare una casistica idonea a ricostruirne
la portata; tuttavia, in linea generale, la decadenza dalla potestà
non interrompe il vincolo successorio - reciproco - fra genitore
"decaduto" e figlio.
|
|
|