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L'art.177
del Codice Civile stabilisce i titoli di acquisto in base ai quali
i beni possono "entrare" nel patrimonio della comunione legale;
essi possono essere raggruppati come segue:
-
acquisti in senso stretto;
-
risultati economici di attività;
-
apporti.
Ai
fini della valutazione sulla effettiva inclusione di tali beni
nella comunione legale, è necessario fare riferimento a due requisiti
essenziali, comuni alle categorie sopra elencate:
1.-
temporalmente essi devono essere intervenuti in costanza del rapporto
coniugale vivente, in quanto la separazione personale è causa
di scioglimento della comunione;
2.-
non incidono sul patrimonio in comunione gli "spostamenti patrimoniali"
derivanti da un acquisto a titolo gratuito (es: donazione o successione
mortis causa).
Fatta
questa premessa di carattere generale, è possibile riscontrare
i Suoi quesiti.
Quanto al punto a), essendoLe stata trasmessa l'attività paterna
per successione mortis causa, ancorché in costanza di matrimonio,
quanto riportato al precedente punto 2, nonché, in particolare,
la sua qualificazione di "Bene personale" in base alle lettere
b) e d) dell'art.179, escludono che la Sua ex-moglie possa vantare
alcunché sulla Sua quota societaria. Ella, inoltre, ha prestato
la propria attività all'interno della società come dipendente
e non come socia.
In
particolare, con riferimento alla accennata funzione strumentale
dei beni per l'esercizio di un'attività professionale, ciò rileva
sotto il profilo dell'impignorabilità sancita dall'art.514 n.4
del Codice di Procedura Civile, ove si proceda ad esecuzione forzata
sulla base, in ogni caso, di un idoneo titolo esecutivo.
Quanto
al secondo quesito, va rilevato che l'art.178 c.c., stabilisce,
fra l'altro, che "gli incrementi dell'impresa costituita anche
precedentemente al matrimonio si considerano oggetto della comunione
solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa" (ndr:
della comunione): dunque, eventuali pretese possono farsi valere
solo se, al momento della separazione, che scioglie la comunione
legale ex art.191 c.c., vi siano incrementi maturati rispetto
al patrimonio che la società aveva al momento della contrazione
del matrimonio, computandoli come "de residuo". Ciò è confermato
anche dalle lettere b) e c) dell'art.177 c.c..
Quanto
all'immobile di cui al punto c), la giurisprudenza di merito ritiene
ricadenti nella comunione legale i beni acquistati con il ricavato
del trasferimento di beni personali di uno dei due coniugi, allorché
questi, all'atto dell'acquisto abbia omesso per qualsiasi motivo
di dichiarare espressamente, nei confronti del consorte, la propria
volontà che il cespite acquistato resti fuori della comunione.
Quanto,
infine, alla S.r.l. di cui al punto d), valgono le considerazioni
fatte con riguardo ai requisiti di carattere generale sopra riportati;
pertanto, essa, se costituita prima della separazione, rientra
nella comunione ed eventuali spettanze rivendicate dall'ex coniuge
dovranno essere liquidate come "de residuo", nel senso sopra illustrato.
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